PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 7 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      «7. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale che ha sede nel capoluogo del circondario determinato dalla legge».

Art. 2.

      1. Dopo l'articolo 92 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

      «Art. 92-bis - (Modalità di determinazione del tribunale competente per il riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva). - 1. Agli effetti di quanto stabilito dal comma 7 dell'articolo 309 del codice, è competente il tribunale, diverso da quello nel cui circondario ha sede l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza ma ricompreso nello stesso distretto di corte d'appello, determinato in base alla tabella A-bis allegata alle presenti norme».

Art. 3.

      1. Alle citate norme di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è allegata la tabella A-bis prevista dall'allegato 1 annesso alla presente legge.